LA NUOVA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

LA NUOVA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

Sintesi delle Informazioni rilevanti

DEFINIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE (art. 1 comma 2)
Attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge ad altri soggetti.

IDENTIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE (art. 1 comma 3)
Il soggetto che svolge un’attività professionale non organizzata in Ordini o Collegi dovrà contraddistinguere la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della Legge n. 4 del 14/01/2013. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al Titolo III della parte II del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo Codice.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (art. 1 comma 5)
I professionisti non regolamentati potranno esercitare la professione:

  • In forma individuale
  • In forma associata
  • In forma di società o cooperativa
  • In forma di LAVORO DIPENDENTE

Utilizzando il codice attività 69.20.13: “Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.”

PERCHE’ AL PROFESSIONISTA CONVIENE ISCRIVERSI ALLA PROPRIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

L’Associazione professionale garantisce ai propri iscritti un sistema in grado di valorizzare a pieno le loro competenze, attestare l’aggiornamento continuo ed il rispetto di regole deontologiche a tutto vantaggio dell’utente/contribuente, il quale sarà in grado di valutare in base ad elementi oggettivi la preparazione del singolo professionista.

L’Associazione garantirà infatti:

  • Promozione della FORMAZIONE PERMANENTE
  • Adozione di un CODICE di CONDOTTA con relative sanzioni disciplinari
  • Istituzione SPORTELLO DI RIFERIMENTO per il cittadino/contribuente: al quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Obblighi di pubblicità per le Associazioni Professionali (art. 5):

  • Atto costitutivo e statuto;
  • Identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
  • Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
  • Struttura organizzativa dell’associazione;
  • Eventuali requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
  • Assenza di scopo di lucro

Se l’iscrizione all’associazione vale quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, è obbligatorio rendere noti:

  • Il codice di condotta incluse le sanzioni e organo disciplinare;
  • L’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
  • Le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
  • La presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente;
  • L’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità (es. norme UNI);
  • Le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello reclami.

Sistema di attestazione da parte delle Associazioni Professionali (art. 7 e 8):
Le associazioni professionali possono rilasciare annualmente ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

  • Alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
  • Ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
  • Agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
  • Alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino/contribuente;
  • All’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
  • All’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica Uni.

 
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’: Norme tecniche UNI (art. 6 e 9)
La norma tecnica relativa all’attività del tributarista/consulente tributario sono in fase di studio presso l’UNI.

Essa identificherà:

  • Requisiti;
  • Competenze;
  • Modalità di esercizio dell’attività;
  • Modalità di comunicazione verso l’utente.

Il professionista associato, che desiderasse un’ulteriore riconoscimento della propria professionalità, potrà richiedere, oltre all’ATTESTAZIONE ASSOCIATIVA anche il certificato di conformità ai sensi della norma UNI, che verrà fornita da una società di certificazione dell’Associazione.

 

Le Strutture del Sistema Confederale